Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (art.17 comma 1).
- Obblighi del datore di lavoro a redigere documento unico di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI art.26 comma 1) in caso di affidamento dei lavori ad un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
- Il datore di lavoro deve provvedere afffinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale (art.36 comma 1 lett. a).
- Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici ( art. 37 comma 4).
- Il datore di lavoro deve comunicare all’INAIL (art.18, comma 1, lett. aa) il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Il rappresentante (RLS) è eletto direttamente dai lavoratori (art.47 comma 2) nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
- Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
- Il rappresentante (RLS) eletto deve frequentare corsi di formazione, la durata minima del corso è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento (art.37 comma 11).
- Il datore di lavoro deve convocare una riunione annuale nell’unità produttiva con più di 15 lavoratori (art.18, comma 1, lett. r).
- Il datore di lavoro che svolge il compito di RSPP è tenuto a frequentare un corso di formazione minimo di 16 ore e successivamente corsi di aggiornamento.
- L’obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 Gennaio 1997 e agi esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n.626.
- Il datore di lavoro per addetti qualora utilizzino utensili e attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici (es. carrelli elevatori) prende le misure necessarie affinchè ricevano una formazione adeguata e specifica ( art.71 comma 7).
- Il datore di lavoro assicura ai lavoratori che utilizzano i videoterminali una formazione adeguata (art.71 comma 7).
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